Docente di sostegno e sostituzioni: cosa prevede davvero la normativa
Il tema dell’impiego del docente di sostegno nelle sostituzioni dei colleghi assenti continua a generare dubbi interpretativi e decisioni non sempre coerenti.
Il punto di partenza, tuttavia, è chiaro: la funzione del docente di sostegno è dedicata all’inclusione e non nasce per coprire carenze di personale.
La normativa (Legge 104/1992, Linee guida e disposizioni sul PEI) evidenzia con precisione che il docente di sostegno non può essere distolto dai propri compiti se ciò incide sul percorso dell’alunno con disabilità.
La Nota MIUR 9839/2010 introduce delle eccezioni, ma solo in situazioni eccezionali e non altrimenti risolvibili, e sempre senza compromettere il diritto all’inclusione.
Nella pratica scolastica, questo significa distinguere con attenzione:
- Il principio generale: il docente di sostegno non svolge attività sostitutive.
- Le eccezioni: ammesse solo se non esistono alternative reali e l’alunno non subisce alcuna riduzione del supporto previsto.
- Le responsabilità del dirigente: ogni decisione deve essere motivata, documentata e valutata in rapporto agli obiettivi del PEI.
Si tratta di un equilibrio sottile, che coinvolge normativa, organizzazione e tutela dei diritti.
📘 Per un’analisi completa, con riferimenti normativi, casistiche legittime e indicazioni operative per dirigenti e docenti, leggi l’articolo integrale nell’Area Riservata.