Scudo legale per DS

Scudo legale DS: progressi e limiti del decreto Fisco-lavoro

Dal 21 Dicembre è in vigore il decreto Fisco-lavoro, che introduce alcune importanti modifiche al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (DL 81/2008), un primo passo verso quello che impropriamente è stato definito lo scudo legale a tutela dei presidi. Ma di cosa si tratta in sostanza? Quali sono le novità per i Dirigenti e per le scuole?

Sicurezza scolastica: a chi spettano le responsabilità?

Il tema della sicurezza nelle scuole è materia abbastanza complessa e delicata. La complessità deriva dall’intreccio di responsabilità che si instaura tra il Dirigente, ovvero il datore di lavoro, e l’Ente proprietario. Come è noto, infatti, gli edifici scolastici sono spazi utilizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico e pertanto sono di proprietà degli Enti Locali. In particolare, la Legge 23/1996 stabilisce che la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono:

  • di pertinenza dei comuni, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • di competenza delle province, per quel che riguarda edifici sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Questo cosa vuol dire in termini di responsabilità?
In sostanza che entrambi, Dirigente ed Ente, possono, per ragioni diverse, essere chiamati in causa in caso di incidente occorso a scuola. Il primo, in particolare, può essere citato con l’accusa di non aver predisposto le misure organizzative necessarie ad arginare i rischi all’interno dell’edificio.

Lo scudo legale come definizione del perimetro delle responsabilità

Il DL 146/2021 stabilisce che i Dirigenti scolastici siano esentati da qualunque responsabilità civile, amministrativa e penale purché abbiano tempestivamente fatto richiesta di intervento o manutenzione dei locali scolastici e abbiano allo stesso tempo attuato, nei limiti delle risorse disponibili, ogni misura organizzativa possibile ad arginare il rischio.

Altra interessante novità introdotta dallo stesso DL riguarda la possibilità per il Dirigente scolastico di interdire, previa comunicazione all’amministrazione e alle autorità competenti, l’utilizzo dei locali e degli edifici scolastici e di disporne l’evacuazione, in caso di pericolo grave ed imminente. In questo caso particolare, il Dirigente non può essere ritenuto responsabile per i reati di interruzione di servizio pubblico e procurato allarme e, pertanto
risulta esentato da questa responsabilità di tipo penale.

Le misure di prevenzione così come gli interventi di installazione e verifica periodica degli impianti o di manutenzione di spazi non assegnati alle scuole restano, invece, una responsabilità dell’Amministrazione, mentre la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è in capo al dirigente scolastico e, congiuntamente, all’amministratore. Le modalità di valutazione saranno definite in un prossimo decreto del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL.

In virtù di quanto detto fino ad ora appare evidente, quindi, che il decreto mira a chiarire il perimetro delle responsabilità spettanti rispettivamente a Dirigenti scolastici e Amministratori in fatto di sicurezza, piuttosto che a dar vita ad un vero e proprio meccanismo di tutela nei confronti dei primi. Il concetto di scudo legale al quale si è fatto ricorso in questi giorni andrebbe, quindi, quantomeno ridimensionato e circoscritto alla sola materia in questione.

L’argomento, tuttavia, non si esaurisce qui, e merita sicuramente approfondimenti successivi.

Nel frattempo, per chi volesse approfondire ulteriormente la questione rimandiamo ad un interessante contributo pubblicato qualche giorno fa dalla dott.ssa Susanna Granello.

Comunque chi ben inizia è già a metà dell’opera.