Se un alunno cade nel tragitto tra la scuola e lo scuolabus… di chi è la colpa?
Durante uno degli ultimi webinar dedicati alla gestione degli infortuni scolastici è arrivata una domanda molto interessante, che tocca un dubbio frequente nelle scuole:
“Se un alunno, durante la salita o la discesa dallo scuolabus, inciampa o cade nello spazio tra il mezzo e l’edificio scolastico, chi è responsabile? Il docente? Il collaboratore scolastico? L’autista?”
La domanda è utile perché fotografa bene un meccanismo che spesso si attiva automaticamente dopo un infortunio: la ricerca immediata di un “colpevole”.
In realtà, non tutti gli eventi dannosi configurano automaticamente una responsabilità della scuola o del personale.
Non tutti gli incidenti sono culpa in vigilando
Nel caso descritto, infatti, non è possibile attribuire in modo automatico una responsabilità a un soggetto specifico né configurare, di per sé, una culpa in vigilando.
Si tratta piuttosto di un evento improvviso e accidentale che rientra nella categoria del cosiddetto “sinistro in itinere”.
Con questa espressione si indicano gli eventi dannosi che avvengono durante il percorso di andata o ritorno tra casa e scuola, comprese le fasi di salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico.
Questo significa che l’evento deve comunque essere denunciato e gestito come un normale sinistro, ma senza dare per scontato che esista automaticamente una responsabilità disciplinare o civile del personale scolastico.
Gli elementi della culpa in vigilando
Dopo un infortunio, nelle scuole accade spesso qualcosa di molto umano: si prova immediatamente a individuare il soggetto responsabile, ma il diritto non funziona con automatismi.
Per parlare di culpa in vigilando occorre infatti verificare alcuni elementi concreti. Bisogna capire, ad esempio, come fosse qualificato l’ obbligo specifico di vigilanza in quel preciso momento, se fosse presente una situazione di pericolo prevedibile oppure se vi siano state omissioni o negligenze nella gestione dell’evento. Allo stesso modo, occorre valutare se l’incidente fosse realmente evitabile attraverso una vigilanza ordinaria e proporzionata al contesto.
In assenza di questi elementi, un incidente può rimanere semplicemente un fatto accidentale.
Va però precisato che, nei casi che coinvolgono minori affidati alla scuola o al servizio di trasporto scolastico, il tema della responsabilità presenta alcune particolarità giuridiche importanti.
La giurisprudenza della Cassazione ha infatti chiarito che il dovere di vigilanza della scuola inizia dal momento dell’affidamento dell’alunno e prosegue fino alla riconsegna ai genitori, all’uscita autonoma autorizzata o comunque alla sua collocazione in una situazione normalmente sicura. Questo obbligo può estendersi anche alle fasi di salita e discesa dallo scuolabus quando il servizio rientra nell’organizzazione scolastica o quando l’alunno risulta già preso in carico dal personale addetto alla vigilanza.
In queste situazioni opera una presunzione di responsabilità in capo all’amministrazione scolastica. Questo significa che, in caso di infortunio, non spetta al danneggiato dimostrare la colpa della scuola, ma è la scuola stessa che deve provare che l’evento sia stato imprevedibile, repentino e inevitabile nonostante l’adozione di tutte le misure organizzative e di vigilanza normalmente richieste.
Un principio analogo riguarda anche il vettore incaricato del trasporto scolastico e l’autista dello scuolabus. La responsabilità del trasportatore copre infatti non solo il tragitto, ma anche le operazioni di salita e discesa dal mezzo. La Cassazione ha più volte evidenziato che, nel trasporto di minori, le cautele richieste devono essere particolarmente rigorose e proporzionate all’età degli alunni trasportati.
Proprio per questo, in assenza dei genitori o di soggetti formalmente incaricati alla fermata, possono assumere rilievo aspetti come la scelta del punto di discesa, l’assistenza nell’attraversamento della strada o, più in generale, le modalità concrete con cui viene gestita la sicurezza degli alunni durante la fase di riconsegna.
Ogni caso va valutato concretamente
Questo significa che situazioni differenti potrebbero richiedere valutazioni diverse. Si pensi, ad esempio, all’assenza totale di sorveglianza in contesti particolarmente delicati, a procedure organizzative carenti, a condizioni di pericolo già note ma non gestite oppure a problematiche legate alla sicurezza degli spazi e dei flussi di ingresso e uscita.
Per questo motivo è sempre fondamentale ricostruire con precisione la dinamica dell’evento, il luogo in cui si è verificato, le tempistiche, i soggetti presenti e le modalità concrete con cui era organizzata la vigilanza.
La relazione di infortunio conta più di quanto sembri
In casi come questi, uno degli aspetti più importanti resta la corretta gestione documentale dell’evento.
Una relazione scritta in modo impreciso, con formule improprie o ricostruzioni frettolose, può infatti generare criticità successive molto più complesse dell’infortunio stesso.
Ed è proprio per questo che sempre più scuole stanno approfondendo il tema della gestione tecnica del sinistro, della vigilanza e della responsabilità del personale scolastico, anche attraverso momenti di formazione dedicati come i recenti webinar organizzati da Logica Broker sulla gestione degli infortuni e dei sinistri scolastici e sulla culpa in vigilando, disponibili, rispettivamente, all’interno dell’Area Riservata Scuole e dell’Area Riservata Personale Scolastico.