Annuario volto coperto

L’uso delle immagini a scuola: possibilità e limiti

Per affrontare la tematica dell’uso delle immagini a scuola dobbiamo ricordarne le premesse giuridiche:

-le immagini riprodotte nelle fotografie [e nei video], allorché si riferiscano a persone fisiche identificate o identificabili, costituiscono dati personali; pertanto, esse possono formare oggetto di trattamento a prescindere dalla circostanza della loro visione (Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 34 [doc. web n. 10647531];

– la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è vietata a meno che non sia prevista da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale (art. 2-ter d.lgs. 196/2003).

Uso di immagini e minori

L’uso delle immagini, con l’avvento della rete è diventato potenzialmente carico di danno per l’interessato. L’interessato può essere una persona adulta o un minore, nei confronti del quale le precauzioni devono essere rinforzate. Inoltre, l’uso delle immagini può essere fatto da un soggetto privato o da un soggetto pubblico.

Per quanto riguarda i minori le cautele sono certamente rinforzate, in particolare, quando si tratta di trattamenti effettuati da un soggetto pubblico come una scuola. La scuola non può considerare il bambino come un utente qualsiasi, ma un soggetto di cui ha responsabilità sociale. Ecco perché non si ritengono applicabili in modo analogico, ad esempio, le regole applicabili nei rapporti tra la famiglia e l’editore (la negoziazione del consenso).

Uso di immagini a scuola: qualche esempio

Sono diverse le occasioni nelle quali l’istituzione scolastica è portata ad utilizzare l’immagine degli alunni. La documentazione dell’attività didattica è importante ai fini della ricostruzione del percorso esperienziale di apprendimento e ai fini della sua produzione occorre informare i genitori, ad inizio anno. Ma la documentazione didattica può essere acquisita esclusivamente all’interno dell’istituzione scolastica o resa accessibile da soggetti esterni. Ad esempio, una ricerca universitaria deve mettere in atto una sequenza di operazioni a garanzia della privacy degli alunni. Si tratta di comunicazione da soggetto pubblico a soggetto pubblico, per cui è necessario che l’università fornisca alla famiglia la propria informativa sul trattamento dei dati degli alunni. La scuola che partecipa ad una manifestazione organizzata da un soggetto pubblico (ad esempio il comune o la regione) deve richiedere all’ente pubblico l’informativa da dare alle famiglie degli alunni. Qualora l’ente organizzatore fosse di natura privatistica l’adempimento sarebbe diverso; dovrebbe, infatti, essere richiesto il consenso ai genitori degli alunni, secondo le prescrizioni dell’art. 6 del Regolamento UE e fornire l’informativa. Stessa procedura va attivata nel caso in cui una rete televisiva o una testata giornalistica chiedano di fare un servizio nella scuola, riprendendo i bambini.

E veniamo alle manifestazioni di fine anno o, comunque, manifestazioni all’interno della scuola. Sulla possibilità che i genitori possano scattare foto e riprendere in video i bambini si è espresso, già in passato, il Garante alla privacy. Foto e riprese video dei bambini durante recite e manifestazioni, da parte dei genitori, sono da intendersi ad uso personale. L’eventuale uso illecito delle immagini, come ad esempio la diffusione su profili social, comporta la personale responsabilità del genitore.

Ma anche i ragazzi in aula possono fare foto fra di loro e in questo caso siamo fuori dalla disciplina pubblicistica. Pertanto, la regolazione del trattamento dell’immagine deve seguire le norme rivolte ai soggetti privati, la richiesta del consenso.

Un ulteriore caso è quello relativo alle foto o riprese fatte dagli insegnanti in più occasioni, ma fuori dall’esercizio di funzioni istituzionali. Ciò può accadere nel corso delle gite o in occasione di eventi che non prevedono documentazione fotografica delle attività. In questo caso il docente agisce uti singuli, come un comune cittadino e, dunque, deve chiedere il consenso. Si comprende facilmente come sarebbe semplicemente ed esclusivamente rituale tale richiesta a dei ragazzi, peraltro in una situazione ludica e spensierata. È lasciata ai docenti la responsabilità sull’uso personale delle immagini dei propri studenti. La diffusione sui profili social, da parte di soggetti privati, è possibile ma, come abbiamo detto, si fonda sulla consapevolezza dell’altro e fa ricadere sull’autore tutte le potenziali responsabilità per un eventuale uso illecito delle immagini.

Limiti assoluti e limiti relativi

E, dunque, come pianificare l’uso delle immagini a scuola? Innanzitutto, individuando i limiti assoluti e quelli relativi. I limiti assoluti sono rappresentati dal divieto di diffusione di immagini che consentono la riconoscibilità del soggetto e la manipolazione illecita delle stesse. Non è presente nella legislazione sulla privacy una norma che consenta la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico e, in particolare, da parte di una scuola. L’unica norma di legge che prevede la diffusione di dati personali degli studenti è rappresentata dall’art. 96 del Codice della Privacy, il quale prevede che, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche  all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale  regionale su richiesta degli interessati possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Ciò non significa che il divieto non vada interpretato. Il pericolo sta nella riconoscibilità e nel potenziale utilizzo illecito delle immagini da parte del mondo della pedopornografia virtuale. I sistemi per impedire tale illecito utilizzo ci sono e a disposizione di tutti. Si tratta delle app che consentono di oscurare parzialmente il volto dei ragazzi, rendendo nel contempo comprensibile l’azione che stanno compiendo o evocando la situazione citata. Inoltre, altri accorgimenti tecnici sono applicabili: riprese non frontali, riprese da lontano con pixel che possono essere ingranditi se non sfocandoli, piccoli accorgimenti che ne impediscono la manipolazione.

Ciò che bisogna ricordare che i dati vanno protetti e con ciò si intende la protezione fisica dei ragazzi che potrebbero diventare vittime di aggressioni, bullismo e traffico illecito di immagini e, ancora, la protezione della loro dignità.

Tutto ciò che di una persona viene raccontato su internet, anche, o soprattutto, tramite immagini, rimane fissato in un presente perenne che accatasta, in una dimensione di contemporaneità infinita, un mix dissonante di informazioni, relative a età diverse e a contesti differenti – sia formali che informali – mettendo così in scena, o meglio in rete, una rappresentazione sincronica della sua vita, etichettando sommariamente ciò che appare.

L’immagine messa in rete, senza alcuna protezione si disperde in un tempo senza tempo. Ma si dimenticano anche i principi fondamentali della pertinenza, necessarietà e non eccedenza del trattamento che oggi trovano nella privacy by design la loro declinazione.

Anna Armone