Vigilanza alunni

Vigilanza alunni, misure organizzative e responsabilità

Oggi condividiamo con voi un interessante articolo di Susanna Granello sul tema della vigilanza sugli alunni. Ringraziamo la dott.ssa per averci concesso la riproduzione di questo contenuto sul nostro blog, già pubblicato sulla sua pagina Linkedin (di cui vi lasciamo il link e che vi invitiamo a seguire per rimanere aggiornati sui temi di maggior interesse per il mondo scuola). Vi ricordiamo, inoltre, la nostra inziativa volta a rafforzare la consapevolezza dei rischi legati alla culpa in vigilando e finalizzata all’individuazione della migliore assicurazione per docenti e personale scolastico addetto alla vigilanza i cui dettagli sono disponibili qui. Buona lettura.

La necessità di contemperare le esigenze delle famiglie e quelle degli istituti scolastici, sui quali incombe l’obbligo di tutelare l’integrità fisica degli alunni/studenti affidati per l’attività scolastica, costituisce un aspetto istituzionale fondamentale. Le esigenze degli utenti vanno poi contemperate con quella concorrente di non esporre oltremodo la Scuola al rischio di responsabilità risarcitoria.

Infatti, la responsabilità civile extracontrattuale per fatti imputabili ai dipendenti scolastici attiene da un lato all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori (art. 2047-2048 c.c.) e dall’altro all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e custodia (art. 2043 e 2051 c.c.). Inoltre, gli articoli del c.c. appena richiamati vanno integrati con l’art. 61 della legge n. 312/1980, tuttora vigente.

In capo a chi incombe l’obbligo di vigilanza sugli alunni?

In via generale fra gli obblighi di servizio del personale docente c’è certamente quello prioritario di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla Scuola; nei limiti fissati dalla Tabella A del CCNL 29.112007 compete anche ai collaboratori scolastici. Gli obblighi organizzativi sull’attività di tutti i dipendenti scolastici fanno invece capo al dirigente, che è tenuto a garantirne la sicurezza attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio: il dirigente adotta tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecita l’intervento di Comuni/Province sui quali i medesimi incombono.

Pertanto, qualora il dirigente non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto a formalizzare la necessaria documentazione (Regolamento della vigilanza, Protocolli operativi per docenti e collaboratori, procedura per infortuni, etc.) per garantire l’ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla Scuola, non abbia provveduto a disciplinare l’avvicendamento dei docenti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, risulta direttamente imputabile al dirigente la responsabilità ex art. 2043 c.c. per carenze organizzative. La responsabilità è ancora ascrivibile al dirigente qualora non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature che possono cagionare danno al personale, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (art. 2051 c.c.).

La responsabilità legata alla vigilanza

La violazione delle norme generali e pattizie sopra richiamate espone la Scuola a diretta responsabilità; tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l’Amministrazione ai propri dipendenti, il Ministero Istruzione stesso viene chiamato a risarcire l’obbligazione risarcitoria, salva l’azione di regresso se viene accertato dolo o colpa grave sul docente che abbia cagionato l’evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 7.10.97, n. 9742).

Le norme indicate stabiliscono, dunque, una presunzione di responsabilità per la quale è però ammessa la prova liberatoria. Infatti se l’alunno ha subito un danno mentre era assegnato alla Scuola, ciò pone a carico del docente incaricato della vigilanza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza, imposto dall’art.2048 c.c.

Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l’onere di provare la causa del danno, mentre, per andare esente da responsabilità, è onere del docente o del Ministero provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. Civ. Sez. III n. 6331 26.06.1998).

La prova liberatoria

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, n.916 del 03.02.99).

In parole diverse la responsabilità viene meno solo qualora si provi che il docente o la Scuola non abbiano potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato sugli alunni la vigilanza nella misura dovuta e, nonostante ciò, il fatto dannoso abbia impedito un tempestivo e efficace intervento per la sua repentinità ed imprevedibilità (Cass. Civ. Sez. III, n. 4945 del 03.06.93).

Ovviamente la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, laddove gli eventi dannosi possono risultare anche prevedibili (ubicazione della Scuola, viabilità connessa, traffico di autoveicoli e così via, oppure all’ eccessiva vivacità di alcuni alunni, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo la prefigurazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni possano ripetersi.

I tempi della vigilanza sugli alunni

 

Per quanto concerne i tempi e le modalità di vigilanza è da escludere l’adozione di “liberatorie” che si concretizzano in formule di esonero da responsabilità della Scuola per eventuali danni conseguenti alla situazione in parola; si pensi, ad esempio, a quelle per le gite scolastiche. Simili “autorizzazioni”, infatti, non costituiscono causa esimente la responsabilità per le lesioni eventualmente subite dall’ alunno. Le liberatorie potrebbero, al contrario, costituire avallo e prova della consapevolezza delle modalità di entrata/uscita, con la conseguenza di diventare, sul piano probatorio, un’ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni stessi. Unica eccezione è costituita dalla liberatoria per l’uscita autonoma degli alunni/studenti prevista dall’art. 19 bis della Legge 4.12.2017, n.172.

Già la Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 3074 del 30.03.99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità: “l’Istituto d’ istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e fini al subentro, reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un docente, non costituendo tale assenza fatto eccezionale bensì“ normale e prevedibile.


Le modalità di vigilanza

Con Sentenze nn. 6937 del 23.06.93 e 12424 del 10.12.98, la Cassazione Civile sez. III è ancora intervenuta sull’argomento così pronunciandosi: “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’ art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”.

In concreto, da tempo la giurisprudenza ritiene che l’affidamento di un minore ad una Scuola comporti per il docente il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico, che l’alunno non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell’affidamento fino a quando alla Scuola non si sostituisca quello dei genitori/altri incaricati. In parole diverse il docente ha il preciso dovere di vigilare sul minore affidatogli sino al momento in cui non avvenga il passaggio di testimone, cioè un altro soggetto non ne acquisisca in concreto il controllo (Cassazione Civile, Sez III, Sentenza 28.04.2017 n. 10516).

Il compito della scuola

Discende dai principi richiamati che la valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza debba essere operata esclusivamente dalla singola Scuola, in quanto non possono esserci modalità predefinite ed universalmente valide. Cosi è opportuno che in relazione alle condizioni ambientali fra le diverse Scuole dello stesso o di diverso ordine o fra plessi diversi, vi sia la necessità di adottare protocolli operativi per la vigilanza differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell’età degli alunni, secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte delle misure organizzative della dirigenza scolastica.

Quel che rileva è che le misure organizzative scelte dal dirigente vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie, a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli alunni, la cui responsabilità grava sulla Scuola.